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La legge sul diritto d’autore in Italia
L’avvento di Internet e l’incontrollata diffusione di ogni tipo di informazione reperibile in rete rende difficile l’interpretazione e l’applicazione della L. n.633/1941 (ndr hai letto bene, è del millenovecentoquarantuno!) che disciplina e tutela il diritto d’autore.
Questa legge protegge “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (ART. 1) attraverso diritti esclusivi concessi all’autore. Ad esempio, il diritto esclusivo di pubblicazione e sfruttamento economico dell’opera.
Il diritto d’autore applicato alla Rete
Volendo applicare queste disposizioni al moderno uso del diritto d’autore in rete, nel 2008 la legge n.2 all’art. 1-bis ha autorizzato, in alcuni casi, “la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche, per uso didattico o scientifico se l’utilizzo non è a scopo di lucro.”
È quindi possibile pubblicare ed usufruire liberamente di tutta l’arte trovata in rete? No.
L’utilizzo di audio o immagini è autorizzato solo se utilizzato per finalità didattiche o scientifiche e senza scopo di lucro. Il compito di stabilire i limiti all’uso didattico o scientifico è affidato ad un decreto ministeriale.
Diritto d’autore e fotografie in Rete
Il fotografo, una volta riconosciuta la tutela dell’opera, è l’unico a poterne effettuare la commercializzazione o promozione.
Nel caso in cui l’opera sia stata ottenuta nel corso di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di essa compete al datore di lavoro. Mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, il diritto di sfruttamento compete al committente, quando le cose fotografate siano in suo possesso.
Il fotografo può vendere o cedere i diritti fotografici della propria opera, ma sempre per iscritto, in modo che si possano comprendere e verificare i limiti della cessione.
La fotografia deve riportare le seguenti indicazioni, come nell’esempio che segue:
- Il nome del fotografo (o della ditta, nel caso di commissione o lavoro dipendente)
- La data dell’anno di produzione della fotografia
- Il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata
Qualora questi dati manchino, la loro riproduzione non è considerata abusiva e dunque le fotografie possono essere pubblicate liberamente e gratuitamente (a meno che non si dimostri la mala fede del riproduttore).
In tutti gli altri casi è necessario pagare un compenso all’autore della fotografia o ottenere dall’autore l’autorizzazione alla pubblicazione.
Ogni opera è tutelata dal diritto d’autore? No.
Affinché si possa applicare tale tutela è necessario che l’opera dell’ingegno sia caratterizzata da un valore artistico e da connotati di creatività, anche minimi.
Ad esempio, la fotografia di scritti, documenti o carte d’affari non gode di questa tutela, poiché non è riscontrato alcun tipo di creatività, avendo esclusivamente finalità riproduttivo-documentale.
È sempre importante ricordare che, indipendentemente dal diritto d’autore, “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso scritto di questa” (art. 96).
Questo consenso non è necessario solo nel caso in cui la riproduzione dell’immagine “è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico” (art.97).